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Art. 9 Riduzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale
(art. 14 cpv. 1, 4 e 5 LIB) 1 Se il fabbricante produce birra per la prima volta, l’Amministrazione delle dogane fonda la determinazione provvisoria dell’imposta sulla presunta produzione annua. 2 Qualora, sulla base dell’effettiva produzione annua, la determinazione provvisoria dell’imposta risulti errata, l’Amministrazione delle dogane fissa definitivamente l’imposta l’anno successivo. 3 In caso di miscele di birra ai sensi dell’articolo 3 lettera b LIB, la quantità determinante di birra è calcolata sulla base delle percentuali indicate nella ricetta al momento dell’immissione della birra in libero consumo. |