Ordinanza
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Art. 10a Esecuzione di lavori d’installazione da parte di personale dell’impresa stessa 24
1 Le imprese possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione solamente a dipendenti che:
2 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 lettera a possono effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici. 3 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b possono effettuare la prima messa in servizio solamente degli impianti elettrici che rientrano nella loro formazione. Possono effettuare la prima messa in servizio di altri impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1 lettera a. 4 Gli apprendisti e gli ausiliari possono eseguire lavori d’installazione solo sotto la direzione e la sorveglianza di persone del mestiere o di persone secondo il capoverso 1. 5 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 possono sorvegliare al massimo cinque apprendisti o ausiliari. 6 Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 vigilano affinché i lavori d’installazione siano controllati conformemente all’articolo 24. 7 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza dei diplomi. 24 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). |