Ordinanza
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Art. 23 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione 39
1 I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione cui è collegato l’impianto elettrico i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione. 2 L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). |