Ordinanza
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Art. 27 Autorizzazione di controllo 47
1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:
2 L’autorizzazione di controllo è accordata a un’impresa se:
3 L’autorizzazione è illimitata e non è trasferibile. È valida in tutta la Svizzera. 4 Nell’autorizzazione sono menzionate le persone autorizzate a eseguire il controllo degli impianti. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). |
