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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)
del 7 novembre 2001 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 28Modifica, revoca ed estinzione dell’autorizzazione di controllo
1 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare all’Ispettorato, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell’autorizzazione di controllo.
2 L’autorizzazione di controllo è revocata se:
a.
le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte;
b.
nonostante diffida, il titolare dell’autorizzazione o il suo personale infrangono gravemente la presente ordinanza.
3 L’autorizzazione di controllo accordata a un’impresa si estingue quando quest’ultima non impiega più personale che dispone delle conoscenze tecniche richieste.48
4 L’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione di controllo.49
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).