Ordinanza
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Art. 39 Controlli saltuari
1 L’Ispettorato e i gestori di rete controllano saltuariamente gli impianti elettrici o se vi sono motivi per supporre che l’impianto non sia conforme alla presente ordinanza. Possono rivolgersi ad altri organi di controllo. 2 Se vengono accertati difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell’impianto. Se l’impianto è conforme, i costi sono a carico dell’organo che ha ordinato il controllo. |