Ordinanza
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Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati impianti elettrici:
2 Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l’impianto elettrico è costituito dai morsetti d’ingresso del ruttore di sovraintensità. 3 I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). 10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
