Ordinanza
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Art. 4 Esigenze di base in materia di prevenzione delle perturbazioni
1 Gli impianti elettrici devono, salvo difficoltà straordinarie, essere costruiti, modificati e mantenuti in esercizio in modo da non perturbare in maniera intollerabile l’utilizzazione conforme allo scopo di altri impianti elettrici, di materiali elettrici e di impianti a corrente debole. 2 Gli impianti elettrici esposti al rischio di perturbazioni devono, salvo difficoltà straordinarie, essere costruiti, modificati e mantenuti in esercizio in modo che l’utilizzazione conforme allo scopo non venga perturbata in maniera intollerabile da altri impianti elettrici o da materiali elettrici. 3 Per la compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli impianti si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 201515 sulla compatibilità elettromagnetica16.17 4 Per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti vigono le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 199918 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. 5 Se, nonostante l’osservanza delle regole riconosciute della tecnica, si manifestano interferenze intollerabili ed eliminabili solo con grande dispendio, gli interessati cercano di accordarsi. Se non pervengono a un accordo, decide il DATEC, previa consultazione degli organi di controllo interessati (art. 21 LIE). 16 Nuova espr. giusta l’art. 30 cpv. 2 lett. d dell’O del 25 nov. 2015 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 119). 17 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 3 all’O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096243). |
