Ordinanza
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Art. 32 Controlli tecnici 52
1 Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditatieffettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rapporti di sicurezza. 2 Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d’ispezione accreditati per:
3 I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all’Ispettorato i mandati che hanno conferito. 4 Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono stabiliti nell’allegato. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). |