Ordinanza
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Art. 34 Compiti dell’Ispettorato
1 L’Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.56 2 Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d’ispezione accreditato.57 3 Se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 sono stati affidati a servizi d’ispezione accreditati, l’Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L’articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. 3bis Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l’incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati.58 4 Nei casi controversi, l’Ispettorato decide se un impianto soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023766). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). 58 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). |