Ordinanza
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Art. 35 Rapporto di ripresa dell’impianto
1 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di controllo di 20 anni conformemente all’allegato deve presentare al gestore della rete che alimenta l’impianto un rapporto di sicurezza secondo l’articolo 37 che dimostri che l’impianto:
2 Se si tratta di un impianto di produzione di energia ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c non collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione per l’alimentazione di un impianto fisso, il proprietario consegna il rapporto di sicurezza all’Ispettorato al momento della messa in servizio. 3 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione oppure un impianto elettrico con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.61 4 ...62 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 281). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021 (RU 2021 372). Abrogato dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 281). |