|
|
|
Art. 4 Abrogazione del diritto attuale e entrata in vigore
1 L’ordinanza del 20 ottobre 19713 sulle infermità congenite è abrogata. 2 Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986. 3[RU 1971 1583, 1976 2650n. II 1] |
