Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 1 Definizione
Per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale la direzione di un fondo o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in qualità di mutuante trasferisce temporaneamente la proprietà di valori mobiliari a un mutuatario e con il quale:
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