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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale
del 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 1Definizione
Per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale la direzione di un fondo o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in qualità di mutuante trasferisce temporaneamente la proprietà di valori mobiliari a un mutuatario e con il quale:
a.
il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli eventuali redditi maturati durante il prestito e a versargli un compenso; e
b.
il mutuante si assume il rischio di prezzo dei valori mobiliari per la durata del prestito.