Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 106 Pubblicazione del prezzo di emissione, del prezzo di riscatto e del valore netto di inventario
(art. 26 cpv. 3, 79, 80, 83 cpv. 4 LICol e 35a cpv. 1 lett. l, 39 OICol1) 1Il prezzo di emissione, il prezzo di riscatto e il valore netto di inventario sono pubblicati negli organi di stampa o sulle piattaforme elettroniche indicate nel prospetto a ogni emissione e riscatto di quote. 2I prezzi dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati almeno due volte al mese. 3Per i seguenti investimenti collettivi di capitale i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese:
4Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione secondo i capoversi 2 e 3 vanno indicati nel prospetto. 5Se il valore netto di inventario è pubblicato, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese». |