Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 108 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
(art. 108 LICol) 1La presentazione dei conti deve essere effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi aperti. 2Le partecipazioni detenute esclusivamente a fini di investimento non devono essere consolidate, indipendentemente dalla percentuale di voto e di capitale detenuta nell’impresa. |