Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 11 Principi
1La direzione del fondo o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio conto, operazioni pensionistiche con una controparte («principal»). 2Può altresì incaricare un intermediario di eseguire operazioni pensionistiche con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent») sia in quanto rappresentante diretto («finder»), purché siano osservate le disposizioni della presente sezione. 3La direzione del fondo o la SICAV conclude con ogni controparte e con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 17 sulle operazioni pensionistiche. |