Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 112 Verifica prudenziale
(art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA1 e 2–8 OA-FINMA2)3 1La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d e h LICol delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale.4 2Nel caso di una società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale l’accomandatario deve essere incluso nella verifica. 3La verifica prudenziale in riferimento agli investimenti collettivi di capitale comprende anche la verifica del prospetto e del foglio informativo di base.5 1 RS 956.1 |