Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 114 Rapporto di verifica prudenziale
(art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA1 e 9–12 OA-FINMA2)3 1La società di audit allestisce il rapporto sulla sua verifica prudenziale.4 2Il rapporto di verifica di una direzione del fondo include anche i fondi di investimento da essa gestiti.5 3I rapporti di verifica della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale includono anche l’accomandatario. 4I rapporti di verifica del titolare dell’autorizzazione e dei fondi d’investimento devono essere sottoposti all’organo responsabile della direzione superiore, della sorveglianza e del controllo. I rapporti di verifica devono essere discussi in una seduta del suddetto organo verbalizzando le prese di posizione in merito. 1 RS 956.1 |