Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 15 Volume e durata del «repo»
1La direzione del fondo o la SICAV non può mettere in pensione più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di «repo» se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione. 2La direzione del fondo o la SICAV può invece mettere in pensione la totalità di un genere che può essere oggetto di «repo» se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione. |