Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 17 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato
1Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali applicabili. 2Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari per i quali, in linea di principio, possono essere concluse operazioni pensionistiche nonché i valori mobiliari esclusi dalle operazioni pensionistiche. 3Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene con la controparte o con l’intermediario che:
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