Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 18 Obblighi particolari della banca depositaria
Nell’ambito dell’espletamento delle operazioni pensionistiche, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari:
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