Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 24 Principi
L’utilizzo di derivati è ammesso unicamente se gli effetti economici del derivato, anche in presenza di situazioni di mercato straordinarie, non comportano una deroga agli obiettivi d’investimento menzionati nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori oppure una modifica delle caratteristiche d’investimento del fondo in valori mobiliari. |