Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 25 Fondi multicomparto
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai singoli fondi in valori mobiliari oppure, nel caso di un fondo multicomparto, a ogni comparto. |