Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 26 Prodotti strutturati, componenti derivate e «warrant»
1In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti ed emittenti devono essere presi in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi. 2Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono essere trattate secondo le disposizioni della presente sezione. 3Per il calcolo dell’importo che deve essere computato sulla somma degli impegni e sui limiti di cui alle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi il prodotto strutturato deve essere scomposto nelle sue componenti se ha un effetto leva. Le componenti devono essere prese in considerazione singolarmente. La scomposizione deve essere documentata. 4Se vengono utilizzati prodotti strutturati non scomponibili per una quota non trascurabile del patrimonio del fondo, deve essere utilizzato l’approccio modello come procedura di misurazione del rischio. 5Le componenti derivate di uno strumento finanziario devono essere prese in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi e computate alla somma degli impegni in derivati. 6I «warrant» devono essere trattati come derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L’opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere considerata come un «warrant». |