Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 28 Derivati esotici
1La direzione del fondo o la SICAV può utilizzare un derivato esotico unicamente se:
2Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment II» i derivati esotici devono essere ponderati, per la conversione nel rispettivo equivalente del sottostante conformemente all’articolo 35 capoverso 2, con il loro delta più elevato possibile (valore assoluto). 3Il modello di misurazione del rischio deve essere in grado di riprodurre il derivato esotico conformemente al suo rischio. 4Se il delta massimo del derivato esotico è positivo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta massimo rispettando i limiti massimi legali e regolamentari. Se il delta minimo del derivato esotico è negativo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta minimo rispettando i limiti minimi regolamentari. |