Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 29 Conclusione del contratto
1La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. 2Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte. |