Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 30 Operazioni OTC
1Le operazioni OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato conforme agli standard internazionali applicabili. 2La controparte deve:
3Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale. 4Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato. 5Prima della conclusione di un contratto su un derivato di cui al capoverso 4 devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. È ammessa una deroga a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantaggiosa per l’investitore. 6In via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi devono essere documentati in modo comprensibile. 7La conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile. |