Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 35 Approccio «Commitment II»: calcolo della somma degli impegni
1Per determinare la somma degli impegni di un fondo in valori mobiliari con l’approccio «Commitment II» la direzione del fondo deve calcolare gli importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate nonché gli importi computabili delle tecniche d’investimento. 2Nel caso di derivati in senso stretto, l’importo computabile per la somma degli impegni da derivati è in regola generale l’equivalente del sottostante sulla base del valore venale del sottostante dei derivati. Gli equivalenti dei sottostanti sono calcolati conformemente all’allegato 1. Se ciò conduce a una determinazione più conservativa, è possibile ricorrere al valore nominale o al prezzo a termine dei contratti finanziari a termine calcolato in ogni giornata di negoziazione in borsa. 3L’importo computabile per la somma degli impegni è dato dagli impegni di base del patrimonio netto del fondo e dalla somma dei seguenti valori assoluti:
4Nel calcolo dell’importo computabile per la somma degli impegni da derivati secondo il capoverso 3 le seguenti operazioni possono non essere prese in considerazione:
5I prestiti di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere presi in considerazione nel calcolo della somma degli impegni se il reinvestimento delle garanzie comporta un effetto leva sul patrimonio del fondo. Nel caso di reinvestimento delle garanzie in investimenti finanziari che generano un rendimento superiore al tasso d’interesse esente da rischi, l’importo ottenuto deve essere computato nel calcolo della somma degli impegni da garanzie in contanti («cash collateral»). |