Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 36 Approccio «Commitment II»: regole di compensazione e operazioni di copertura
1Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se:
2Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti:
3Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d’interesse, l’importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se:
4A prescindere dal capoverso 2, i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati. |