Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 4 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito
1La direzione del fondo o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. 2La direzione del fondo o la SICAV non può dare in prestito valori mobiliari acquistati nel contesto di operazioni pensionistiche. |