Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 40 Approccio modello: portafoglio di riferimento
1Il portafoglio di riferimento appartenente a un fondo in valori mobiliari è un patrimonio senza effetto leva che, in linea di principio, non include derivati. 2La composizione del portafoglio di riferimento è conforme alle indicazioni riportate nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore del fondo in valori mobiliari, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi d’investimento, la politica d’investimento e i limiti. 3Essa va controllata periodicamente, ma almeno trimestralmente. La composizione e le modifiche apportate devono essere documentate in modo comprensibile. 4Se nel regolamento del fondo o nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore un parametro di riferimento, quale un indice di azioni, è definito come portafoglio di riferimento, esso può essere utilizzato per il calcolo del VaR del portafoglio di riferimento. Il parametro di riferimento deve essere:
5Il portafoglio di riferimento può includere derivati se:
6Se in ragione degli obiettivi d’investimento specifici e della politica d’investimento di un fondo in valori mobiliari non è possibile costituire un portafoglio di riferimento rappresentativo, può essere concordato con la FINMA un limite del VaR (limite VaR assoluto). Tale limite va menzionato nel prospetto. |