Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 41 Approccio modello: controllo del modello di misurazione del rischio
1Il modello di misurazione del rischio deve essere verificato in relazione alla qualità della prognosi. Per un fondo in valori mobiliari occorre a tal fine comparare quotidianamente le modifiche effettive del valore netto di inventario nel corso di una giornata di negoziazione con il VaR calcolato il medesimo giorno («backtesting»). 2Il confronto deve essere documentato in modo comprensibile. 3Il campione da utilizzare è composto dalle ultime 250 osservazioni realizzate. 4Se il modello di misurazione del rischio si dimostra impraticabile nel «backtesting», la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 5Se dal «backtesting» emergono più di sei eccezioni, la praticabilità del modello di misurazione del rischio deve essere accuratamente verificata e la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 6Nel caso di impraticabilità, la FINMA può esigere una rapida eliminazione delle eventuali lacune nel modello e ordinare una limitazione supplementare del rischio. |