Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 44 Copertura dell’impegno alla consegna fisica di un sottostante
1Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante. 2La copertura di tale impegno con altri investimenti è autorizzata se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento. 3La direzione del fondo o la SICAV deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti. |