Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 46 Prescrizioni generali di computo sulle limitazioni d’investimento
1Nel quadro del rispetto dei limiti massimi e minimi stabiliti nelle limitazioni d’investimento legali e regolamentari devono essere presi in considerazione:
2Sono fatte salve eventuali deroghe per i fondi indicizzati ai sensi dell’articolo 82 OICol. 3Se una limitazione d’investimento è violata a causa della modifica del delta, la regolarità della situazione deve essere ripristinata al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori. |
