Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 47 Computo dei derivati
1Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi e minimi legali e regolamentari, in particolare delle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi, sono determinanti gli equivalenti dei sottostanti conformemente all’allegato 1. 2Nell’ambito di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati riducenti l’impegno è consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo, se gli interessi degli investitori sono salvaguardati. 3Le componenti derivate devono essere prese in considerazione con l’importo computabile ai sensi dell’articolo 35. |