Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50 Campo di applicazione
I valori patrimoniali accettati come garanzie nell’ambito delle tecniche d’investimento o delle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti della presente sezione. |