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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale
del 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 51Requisiti per le garanzie
Possono essere accettate unicamente le garanzie che soddisfano i seguenti requisiti:
a.
denotano un’elevata liquidità e sono negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. Possono essere vendute in tempi brevi a un prezzo prossimo alla valutazione eseguita prima della vendita;
b.
sono valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. In caso di elevata volatilità dei prezzi si ricorre a opportuni margini di garanzia conservativi;
c.
non sono emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso;