Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 54 Custodia delle garanzie
1Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. 2La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto alla vigilanza su incarico della direzione del fondo è autorizzata se:
3La banca depositaria provvede al regolamento sicuro e conforme al contratto delle garanzie che vengono fornite a una controparte, a un ente di custodia da questa incaricato o a una controparte centrale. |