Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 56 Principio
Gli investitori di un fondo «master» sono in linea di principio i suoi fondi «feeder». Altri investitori possono essere ammessi a condizione che la direzione del fondo o la SICAV li informi preventivamente del fatto che investono in un fondo «master» e garantisca la parità di trattamento degli altri investitori rispetto ai fondi «feeder». |