Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 60 Obblighi del fondo «feeder» o della sua direzione
1Il fondo «feeder» comunica alla propria banca depositaria tutte le informazioni concernenti il fondo «master» che le occorrono per adempiere i suoi compiti. 2Controlla efficacemente l’attività del fondo «master». 3Nel calcolo della somma dei suoi impegni a norma dell’articolo 72 capoverso 3 OICol1 tiene conto della somma degli impegni del fondo «master» rispetto agli investimenti del fondo «feeder» nel fondo «master». 4Se il fondo «feeder», la sua direzione o un’altra persona che agisce a nome del fondo «feeder» o della sua direzione ottiene un vantaggio pecuniario in rapporto all’investimento nelle quote del fondo «master», tale vantaggio deve essere accreditato al patrimonio del fondo «feeder». |