Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 61 Obblighi della banca depositaria
1Nel caso in cui constati irregolarità in relazione al fondo «master» che possono avere effetti negativi sul fondo «feeder», la banca depositaria del fondo «master» istruisce in merito la società di audit e il fondo «feeder», oppure la direzione del fondo e la sua banca depositaria. Sono considerate irregolarità i seguenti eventi:
2Se hanno banche depositarie diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano, d’intesa con il fondo «master» e il fondo «feeder», un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione al fine di garantire l’osservanza dei loro obblighi. Tale accordo contiene almeno i punti seguenti:
3Nello scambio di dati le banche depositarie osservano gli obblighi legali e contrattuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro protezione. |