Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 62 Obblighi della società di audit
1Nel suo rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit tiene conto del rapporto sintetico sul fondo «master». Se il fondo «master» e il fondo «feeder» hanno esercizi non coincidenti, alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder» il fondo «master» allestisce una chiusura intermedia. Su questa base la società di audit allestisce per il fondo «master» un rapporto sintetico ad hoc alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder». 2Nel rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit cita le divergenze rispetto al testo standard e ad altre importanti informazioni contenute nel rapporto sintetico sul fondo «master» e il loro effetto sul fondo «feeder». 3Se hanno società di audit diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione per garantire l’adempimento dei loro obblighi. Tale accordo deve contenere almeno:
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