Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 63 Liquidazione del fondo «master»
1A comunicazione avvenuta della liquidazione del fondo «master», il fondo «feeder» sospende senza indugio i rimborsi. Entro un mese dall’avvenuta comunicazione della liquidazione del fondo «master» inoltra alla FINMA la notifica o la domanda di:
2Il ricavato della liquidazione del fondo «master» può essere versato prima dell’approvazione delle richieste di cui al capoverso 1 lettere b e c solo se, fino al momento dell’approvazione, viene reinvestito esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità. |