Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 64 Fusione, trasformazione e trasferimento del patrimonio
1Se il fondo «master» decide la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio, entro un mese dalla comunicazione da parte del fondo «master» il fondo «feeder» deve notificare alla FINMA se:
2Contemporaneamente alla notifica, il fondo «feeder» inoltra alla FINMA, se necessario, una richiesta di approvazione delle modifiche del contratto del fondo o del regolamento d’investimento. 3Se la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio del fondo «master» avviene prima dell’approvazione della domanda di cui al capoverso 1 lettere c e d, il fondo «feeder» può riscattare le quote del fondo «master» solo se il ricavato conseguito viene reinvestito, fino all’entrata in vigore dei cambiamenti, esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità. |