Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 65
1Le prescrizioni per i fondi in valori mobiliari relative ai prestiti di valori mobiliari (art. 1–9), alle operazioni pensionistiche (art. 10–22), agli strumenti finanziari derivati (art. 23–49), all’amministrazione delle garanzie (art. 50–55) e alle strutture «master» e «feeder» (art. 56–64) si applicano per analogia ad altri fondi. 2Sono fatti salvi gli articoli 100 e 101 OICol1. 3La FINMA può concedere deroghe a tali prescrizioni (art. 101 OICol). |