Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 66a Obblighi di comunicazione
1Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare senza indugio la FINMA in particolare se:
2In caso di cambiamento dell’ufficio di pagamento e in caso di scioglimento di contratti di rappresentanza, il mandato può essere concluso soltanto previa approvazione della FINMA (art. 120 cpv. 2bis LICol). |