Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 7 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato
1Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali applicabili. 2Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari i cui valori mobiliari possono, in linea di principio, essere dati in prestito, nonché i valori mobiliari esclusi dal prestito. 3Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene con il mutuatario o con l’intermediario che questi:
4Nel contratto quadro occorre inoltre convenire che:
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