Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 78 Funzione di controllo
1Per assumere i compiti di controllo di cui all’articolo 73 capoverso 3 lettere a e b LICol la banca depositaria valuta i rischi in relazione con il tipo, la portata e la complessità della strategia dell’investimento collettivo di capitale al fine di sviluppare procedure di controllo che siano adeguate per l’investimento collettivo di capitale e i valori patrimoniali nei quali investe. 2La banca depositaria emana direttive interne adeguate nelle quali sancisce quantomeno:
3Nei confronti della direzione del fondo la banca depositaria ha il diritto e l’obbligo di prendere provvedimenti contro investimenti non ammessi. Se nello svolgimento della sua funzione di controllo giunge a conoscenza di questi investimenti, ripristina la situazione regolamentare, ad esempio incaricando di recedere dagli investimenti. |