Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 81 Comparti e classi di quote
(art. 92–94 LICol e 112 OICol1)2 1Nel caso di investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le disposizioni del presente titolo si applicano a ogni comparto. 2I singoli comparti devono essere riportati separatamente nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale. 3L’esercizio dei comparti deve chiudersi alla stessa data. 4Per le classi di quote, il valore netto di inventario deve essere indicato per ogni classe di quote. 1 RS 951.311 |